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Coronavirus: tutte le informazioni per la sospensione del mutuo

La sospensione dei mutui è una misura straordinaria prevista dal decreto governativo “Cura Italia” a seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal nuovo coronavirus.

In generale la sospensione di mutuo è la possibilità di richiedere un’interruzione temporanea del pagamento delle rate del mutuo. Questa opportunità è in vigore, nel nostro paese, dal 2013 quando fu istituito, dal Ministero dell’Economia e Finanza, “Il fondo Gasparrini”, un sostegno finanziario di solidarietà gestito da Consap, per aiutare coloro che, a causa di forti difficoltà economiche, non riescono a pagare le rate del mutuo e rischiano il pignoramento della loro casa.

Questo fondo permette al mutuatario di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo fino ad un massimo di diciotto mesi. L’accesso al fondo è consentito solo a coloro che, per qualsiasi motivo, cessano il loro rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o se a seguito di un infortunio o malattia invalidante viene riconosciuta loro un’invalidità civile superiore all’80%. La sospensione del mutuo può essere richiesta:

  • per immobili di civile abitazione non di lusso (ovvero non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale;
  • l’importo iniziale del mutuo erogato deve e inferiore ai 250.000,00 euro;
  • l’Isee del mutuatario é inferiore ai 30.000,00 euro.

L’accesso al fondo non è consentito a coloro che risultano in ritardo con il pagamento delle rate pregresse o quando sull’immobile è stato avviato un pignoramento. La richiesta di sospensione del mutuo va presentata, su apposito modulo,  presso la banca erogante allegando la seguente documentazione:

  • documenti identità
  • attestazione isee
  • documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro o certificazione di invalidità

Attraverso questo fondo, lo stato italiano, provvede al pagamento della quota interessi, mentre la quota capitale sarà corrisposta dal mutuatario alla fine della sospensione con un allungamento del termine del mutuo pari al numero di mesi sospesi.  

Fin dagli inizi dell’epidemia, quando in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto fu dichiarata la quarantena con conseguente chiusura di molte aree produttive, Governo ed Abi (associazione bancaria italiana) iniziarono a valutare la possibilità di aiutare coloro che a causa della temporanea perdita di lavoro non sarebbero stati in grado di ottemperare al pagamento delle rate del mutuo. Questo aiuto si è concretizzato con il capitolo mutui contenuto nel decreto “cura Italia” che prevede misure straordinarie. E’ stato rifinanziato da parte dell’esecutivo il “Fondo Gasparrini” per un ammontare di 400 milioni di euro e sono state riviste le condizioni per accedere al fondo per dar  modo ad un maggior  numero di cittadini di ricorrere alla sospensione del mutuo. La sospensione del mutuo può essere richiesta solo per immobili abitativi non di lusso adibiti ad abitazione principale del mutuatario. Possono accedere al fondo i lavoratori:

  • dipendenti che a causa del coronavirus hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione temporanea per almeno trenta giorni
  • autonomi e liberi professionisti che registrano un calo del fatturato di almeno un 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  • subordinati o parasubordinati  o “atipici” che hanno perso il lavoro
  • deceduti o a cui viene riconosciuta un’invalidità civile  sopra l’80%

L’ammontare iniziale del mutuo non deve superare i 250.000,00 euro e deve essere stato ammortizzato almeno un anno. Se il mutuo ė garantito da altri fondi pubblici, ad esempio  il fondo di garanzia prima casa o da polizze assicurative private non si ha diritto alla sospensione, cosí come se non si ė in regola coi pagamenti delle rata da più di 90 giorni. La sospensione del mutuo ė prevista per un periodo massimo di 18 mesi, ma questa è strettamente legata alla sospensione dal lavoro. La domanda di sospensione può essere fatta entro 9 mese dall’entrata in vigore del decreto. Per estendere la possibilità di accedere al fondo di solidarietà a tutti i cittadini è stato tolto anche il requisito Isee pertanto non vi è un limite di reddito per ottenere questa agevolazione. Possono essere sospesi sia i mutui a tasso fisso che a tasso variabile, ed anche i mutui precedentemente surrogati. Può beneficiare della sospensione anche coloro che in passato hanno già  usufruito della sospensione del mutuo. Infine con questo fondo, lo stato paga il 50% della quota interesse. 

Come richiedere la sospensione del mutuo. Per accedere a questo fondo e poter sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi occorre presentare domanda presso la propria banca su modulo predisposto dalla Consap e scaricabile dal sito di Consap, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito dell’ABI. Alla domanda debitamente compilata vanno allegati:

  • documenti anagrafici del/ dei mutuatari;
  • certificazione relativa alla sospensione temporanea del lavoro o della riduzione di orario ( per lavoratori dipendenti, parasubordinati e atipici);
  • autocertificazione del calo del fatturato ( per lavoratori con  partite iva).

Tale documentazione è atta ad accertare le reali condizioni di difficoltà economica del richiedente. La banca erogatrice del mutuo, ritira la domanda, verifica la documentazione allegata e la invia entro 10 giorni la richiesta, in via telematica, alla Consap la quale ha 15 giorni di tempo per comunicare alla banca se la richiesta di sospensione è stata accettata o respinta.

Articolo a cura della Redazione MutuiSupermarket.

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