In caso di mancato pagamento di rate di un finanziamento o di un mutuo, come nel caso in cui venga emesso un assegno scoperto, il soggetto debitore può essere segnalato come “cattivo pagatore” ed essere iscritto nel Registro dei Protesti.
Si tratta di un registro informatico istituito con la Legge n. 235/2000, consultabile da chiunque e quindi anche da istituti di credito o finanziarie, in cui vengono iscritti i nominativi dei soggetti che omettono di pagare tali rate o emettono assegni scoperti, piuttosto che in caso di mancata accettazione di una cambiale.
Il protesto è propriamente l’atto con cui un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) accerta il mancato pagamento entro un determinato termine, che varia a seconda che si tratti di cambiale, assegno o altro titolo.
Successivamente lo stesso pubblico ufficiale segnalerà alla Camera di Commercio il soggetto mediante pubblicazione di un elenco, che sarà consultabile da chiunque.
Il registro dei protesti ha infatti la finalità tutelare i soggetti che instaurino rapporti economici con un “protestato”, potendo anche preventivamente avere informazioni circa l’affidabilità o meno di una persona.
Come ottenere la cancellazione del protesto
La cancellazione dal registro dei protesti può essere ottenuta successivamente all’adempimento del pagamento, con tempi e conseguenze diversi proprio in base al momento in cui viene saldato il debito.
Entro 12 mesi dall’inserimento nel registro: se il debito viene sanato entro tale termine è possibile ottenere la cancellazione completa dal registro.
Dopo un anno dalla registrazione: il soggetto resterà iscritto nel registro, pur con indicazione dell’avvenuto pagamento del debito
Mancato pagamento entro 12 mesi: il soggetto rimarrà iscritto nel registro per cinque anni, trascorsi i quali avverrà la cancellazione d’ufficio. Attenzione: ciò non significa che il debitore non sia tenuto al pagamento, che anzi potrà essere sempre recuperato con eventuale pignoramento.